Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
La figura del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro – è un punto di riferimento per tutti i lavoratori e si occupa di vigilare che la gestione della sicurezza in azienda avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. 81/08.
Questa figura aziendale, che è obbligatoria in tutte le aziende, in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08:
- nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro
- nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali
I principali compiti svolti dal RLS comprendono:
- obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro
- accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
- potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
- consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale
- consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione
- ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza
- promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori
L’aggiornamento è obbligatorio.
Le sanzioni previste per la mancata formazione dell’RLS sono:
- ammenda da 1.315,00 euro a 5.699,20 euro a carico del Datore di Lavoro
- arresto da 2 a 4 mesi per il Datore di Lavoro
Le certificazioni sono riconosciute a norma di legge ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento previsti dalle singole normative.
Il rilascio del certificato ha un costo fisso di € 32,95 (IVA inclusa).
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